I materiali a base d’amianto, le fibre e le polveri d’amianto e i rifiuti contenenti queste sostanze in quantità e forma tale da costituire un pericolo per la salute, sono stati considerati rifiuti tossici e nocivi secondo le direttive C.E.E. 78/319, il

D.P.R. 915/82 e la Delib. Com. Inter. 27 luglio 1984, e il D.lgs. nr. 22/97. E s.m.i.

La rimozione dei materiali contenenti amianto e la bonifica dei locali nei quali si è determinato un rilascio di fibre devono essere effettuati in armonia con quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 45 del 10 luglio 1986, dal D.M. 6 settembre 1994, dalla Circolare 12 aprile 1995 del Ministero della Sanità e dal D.Lgs. n° 257/06 e s.m.i.

Una volta individuate le strutture da bonificare RTA pianifica le procedure che si dovranno adottare per la messa in sicurezza dei materiali a base d’amianto.

Le procedure saranno descritte nel piano dei lavori di bonifica e smaltimento che viene presentato all’organo di controllo e competente per l’approvazione; esso prevede i seguenti punti :

  • norme di esecuzione dei lavori di rimozione dei materiali a base di amianto e di bonifica dei locali contenenti tali materiali
  • procedura tecnica di rimozione
  • procedura tecnica di bonifica
  • protezione delle aree di lavoro
  • protezione dei lavoratori
  • programma cronologico di esecuzione dei lavori
  • attività all’interno del cantiere di lavoro
  • piano di smaltimento dell’ amianto contenuto nei locali e dei residui a base di amianto prodotti dalla bonifica dei locali.

Il piano dei lavori di bonifica verrà redatto ai sensi dell’art. 59 del D.lgs.257/06 e smi.

I lavori verranno eseguiti secondo quanto descritto nel piano di bonifica e secondo le prescrizioni eventualmente dettate dalla ASP stessa che ne sorveglierà l’attuazione.

bonifica-amianto-1 bonifica-amianto-2

Alla fine dei lavori nei locali ove é avvenuta la bonifica verranno eseguiti campionamenti di aria con campionatori omologati e successive analisi con certificazioni analitiche della determinazione della concentrazione delle fibre libere aero disperse eseguite da RTA mediante le tecniche descritte nel D.M. 6/9/94 art.2 para 2c.